{"id":55,"date":"2018-10-27T17:57:40","date_gmt":"2018-10-27T17:57:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bonorastudio.com\/?p=55"},"modified":"2018-10-27T19:42:23","modified_gmt":"2018-10-27T19:42:23","slug":"news","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bonorastudio.com\/?p=55","title":{"rendered":"Compatibilit\u00e0 indennit\u00e0 di disoccupazione e altri redditi"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Nuova circolare INPS 174 del 2017 esplicativa &#8211; quadro normativo indennit\u00e0 sostitutive di reddito<\/strong><\/p>\n\n\n<p>Con la circolare n. 174 del 2017, l\u2019INPS fornisce ulteriori dettagli sui casi di compatibilit\u00e0 e cumulabilit\u00e0 della indennit\u00e0 NASPI con lo svolgimento di attivit\u00e0 di impresa o lavoro autonomo. In particolare, l\u2019Istituto si sofferma sull\u2019avvio di nuove attivit\u00e0 in forma di societ\u00e0 o di studio professionale<\/p>\n<p>Nella circolare n. 174 del 23 novembre 2017, l\u2019INPS fornisce alcune precisazioni riguardo la compatibilit\u00e0 della Naspi con alcune attivit\u00e0 d\u2019impresa o di lavoro autonomo.<br>Borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali<br>Si tratta di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non \u00e8 legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente.<\/p>\n<p>I premi ed i compensi erogati nell\u2019esercizio diretto di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall\u2019U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalit\u00e0 sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto sono invece qualificati come redditi diversi.<br>In questi casi non si ravvisa lo svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione: l\u2019INPS stabilisce dunque la piena cumulabilit\u00e0 con l\u2019indennit\u00e0 NASpI e il beneficiario della prestazione non \u00e8 tenuto ad effettuare all\u2019INPS comunicazioni relative all\u2019attivit\u00e0 e alle relative remunerazioni.<br>Nei casi, invece, di soggetti beneficiari di indennit\u00e0 NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) &#8211; essendo stata l\u2019attivit\u00e0 di tali figure ricondotta ad attivit\u00e0 lavorativa tanto da riconoscere alle stesse, attraverso la prestazione di disoccupazione DIS-COLL, trova applicazione la disciplina della riduzione dell\u2019importo della prestazione erogata per l\u2019ipotesi di contestuale svolgimento di attivit\u00e0 di lavoro subordinato. Pertanto i compensi derivanti dalle suddette attivit\u00e0 non possono superare il limite annuo di \u20ac 8.000.<br>In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l\u2019INPS entro un mese dall\u2019inizio dell\u2019attivit\u00e0 cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attivit\u00e0 era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.<\/p>\n<p>Compensi da prestazioni di lavoro occasionali<br>Il beneficiario della prestazione NASpI pu\u00f2 svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile. Entro detti limiti l\u2019indennit\u00e0 NASpI \u00e8 interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non \u00e8 tenuto a comunicare all\u2019Inps il compenso derivante dalla predetta attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Redditi derivanti da attivit\u00e0 professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse<br>La cumulabilit\u00e0 \u00e8 ammessa entro il limite di reddito pari a 4.800 euro.<br>Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l\u2019INPS entro un mese dall\u2019inizio dell\u2019attivit\u00e0 cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attivit\u00e0 era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.<\/p>\n<p>Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di societ\u00e0 <br>A queste fattispecie si applica la disciplina prevista in tema di riduzione dell\u2019importo della prestazione erogata per l\u2019ipotesi di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato.<br>Il limite di reddito entro il quale \u00e8 da ritenersi consentita l\u2019attivit\u00e0 in questione \u00e8 pari a \u20ac 8.000.<br>Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l\u2019INPS entro un mese dall\u2019inizio dell\u2019attivit\u00e0 cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attivit\u00e0 era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.<\/p>\n<p>Redditi derivanti dalla condizione di socio di societ\u00e0 di capitali<br>Ove ci si trovi in presenza di soli redditi da capitale non riconducibili ad attivit\u00e0 di lavoro dipendente o ad attivit\u00e0 lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, il beneficiario della NASpI titolare di redditi da capitale pu\u00f2 percepire la prestazione per intero.<\/p>\n<p>Soci di societ\u00e0 di persone<br>Per i soci e i familiari e per i soci accomandatari che svolgono la loro attivit\u00e0 con carattere di abitualit\u00e0 e prevalenza e sono iscritti alla Gestione previdenziale degli Artigiani o dei Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, trova applicazione la disciplina della riduzione dell\u2019importo della prestazione di disoccupazione percepita nell\u2019ipotesi di contestuale svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.<br>Il limite di reddito entro il quale \u00e8 da ritenersi consentita l\u2019attivit\u00e0 in questione \u00e8 pari a \u20ac 4.800.<br>Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l\u2019INPS entro un mese dall\u2019inizio dell\u2019attivit\u00e0 cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attivit\u00e0 era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.<\/p>\n<p>Incentivo all\u2019autoimprenditorialit\u00e0 <br>Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI pu\u00f2 richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell&#8217;importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli \u00e8 stato ancora erogato, a titolo di incentivo all&#8217;avvio di un&#8217;attivit\u00e0 lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivit\u00e0 lavorative da parte del socio.<br>In particolare, \u00e8 possibile riconoscere l\u2019incentivo in caso di:<br>&#8211; attivit\u00e0 professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attivit\u00e0 di lavoro autonomo;<br>&#8211; attivit\u00e0 di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;<br>&#8211; sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivit\u00e0 lavorative da parte del socio;<br>&#8211; costituzione di societ\u00e0 unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio;<br>&#8211; costituzione o ingresso in societ\u00e0 di persone (S.n.C o S.a.S);<br>costituzione o ingresso in societ\u00e0 di capitali (S.r.L).<\/p>\n<p>fonte : IPSOA QUOTIDIANO<br>27 nov 2017<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nuova circolare INPS 174 del 2017 esplicativa &#8211; quadro normativo indennit\u00e0 sostitutive di reddito Con la circolare n. 174 del 2017, l\u2019INPS fornisce ulteriori dettagli sui casi di compatibilit\u00e0 e cumulabilit\u00e0 della indennit\u00e0 NASPI con lo svolgimento di attivit\u00e0 di impresa o lavoro autonomo. 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